Statuto dell’Istituto di Studi e Ricerche Antonio Gramsci della Sardegna

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITA’

Art. 1 – E’ costituita l’associazione denominata «Istituto di Studi e Ricerche Antonio Gramsci della Sardegna», con sede legale in Cagliari alla via Emilia n. 39. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – L’associazione ha struttura democratica, è fondata sul volontariato e si prefigge lo scopo di promuovere ed organizzare lo studio, la ricerca e la divulgazione nei vari campi del sapere, avendo particolare riguardo all’applicazione del pensiero e dell’opera di Antonio Gramsci per la soluzione dei problemi sociali. L’associazione contribuisce inoltre allo sviluppo degli studi e di ogni altra attività concernenti la Sardegna nella sua soggettività storica, politico-istituzionale e culturale.
L’associazione garantisce ai soci piena libertà di ricerca e di diffusione del proprio pensiero e, per il raggiungimento delle sue finalità, collabora con similari organismi italiani e stranieri e con le Università.

Art. 3 – L’associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali proventi derivanti dall’attività associativa devono essere reinvestiti nell’associazione.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, fondi, riserve o capitali, salvo che questo sia imposto dalla legge

TITOLO II
PATRIMONIO – MEZZI FINANZIARI

Art. 4 – Il patrimonio dell’associazione potrà essere costituito sia da beni mobili che immobili.

Art. 5 – Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dal reddito dei beni costituenti il patrimonio;
b) da contributi volontari, lasciti e donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
c) dagli eventuali proventi derivanti da contratti di ricerca e di studio o dai diritti d’autore;
d) dai diritti e crediti che alla stessa competano a qualsiasi titolo.
Tali entrate saranno impiegate per il miglior raggiungimento delle finalità dell’associazione, in conformità delle deliberazioni adottate dai suoi organi

TITOLO III
ASSOCIATI

Art. 6 – L’associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono far parte dell’associazione le persone fisiche o giuridiche, le associazioni, le fondazioni, gli enti pubblici e privati, che – senza discriminazioni di carattere politico, religioso e ideologico – condividano le finalità dell’associazione.

Art. 7 – La qualità di associato si acquista a seguito di delibera del consiglio direttivo e si perde per dimissioni o esclusione. Quest’ultima è deliberata dal consiglio direttivo per comportamenti ed attività in contrasto con le finalità dell’associazione o per mancata attività per oltre due anni. Alla perdita della qualità di socio consegue la cancellazione del libro soci.

TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Sono organi dell’associazione: a) l’assemblea degli associati; b) il consiglio direttivo; c) il presidente; d) il direttore; e) il collegio dei revisori dei conti. Tutte le cariche associative vengono assunte a titolo gratuito.

Art. 9 – L’assemblea degli associati è composta da coloro che, condividendo le finalità di cui all’art. 2 del presente statuto, sono stati ammessi a far parte dell’associazione. La stessa si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno, ed esercita le seguenti funzioni:
a) elabora gli indirizzi generali ed i programmi di attività per il perseguimento degli scopi statutari;
b) elegge, anche tra non soci, il presidente;
c) elegge il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti;
d) adotta le delibere concernenti le modifiche statutarie, lo scioglimento e la trasformazione dell’associazione;
e) approva il bilancio, preventivo e consuntivo, predisposti dal consiglio direttivo.
L’assemblea potrà costituire al proprio interno gruppi di lavoro per l’elaborazione o l’attuazione di particolari progetti culturali previsti dal programma annuale di attività dell’associazione.
Il presidente inoltre è tenuto a convocare l’assemblea qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.
L’avviso di convocazione, recante l’ordine del giorno, dovrà essere pubblicato, a cura del direttore, sul sito web dell’associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. Ciascun associato può rappresentare per delega anche altri due associati. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il relativo verbale che, sottoscritto dal presidente dell’assemblea e dal segretario, dovrà essere trascritto sull’apposito libro.
In caso di legittimo impedimento del presidente, l’assemblea è convocata dal direttore.

Art. 10 – Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri, facenti parte dell’assemblea, non superiore a undici (di cui almeno quattro appartenenti al genere non prevalente), eletti dall’assemblea dei soci.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni. I suoi componenti decadono dalla carica in caso di tre assenze consecutive non giustificate. In tale ipotesi, la prima assemblea utile provvede alla surroga del consigliere.
Al consiglio direttivo è demandato l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) nomina tra i suoi componenti, il direttore;
b) designa, tra i suoi componenti, il segretario amministrativo;
c) predispone la bozza del programma annuale delle attività ed i bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
d) delibera sull’accettazione di lasciti e donazioni, sull’utilizzo delle somme disponibili, sull’acquisto e l’alienazione di beni mobili e immobili, sulle azioni da promuovere o se resistere in giudizio;
e) approva le convenzioni per collaborazioni e consulenze;
f) cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
g) delibera su tutti gli atti e le operazioni, di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino negli scopi sociali e non siano attribuiti all’assemblea.

Art. 11 – Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o quando almeno tre componenti ne facciano motivata richiesta e, in ogni caso, almeno tre volte all’anno. Il consiglio delibera a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il consiglio direttivo è presieduto dal direttore o, in sua assenza, da altro componente nominato in seno allo stesso che designa il segretario verbalizzante. Delle riunioni del consiglio è redatto il relativo verbale che, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario, deve essere trascritto nell’apposito libro.

Art. 12 – Il segretario amministrativo svolge le funzioni di tesoreria, sovrintendendo ai rapporti dell’associazione con gli Istituti di credito, ed effettua i pagamenti delle spese deliberate dal consiglio direttivo.

Art. 13 – Il presidente dell’associazione viene eletto, anche tra non soci, dall’Assemblea .Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea uno o più nominativi .Il Presidente entra a far parte del Consiglio Direttivo in aggiunta ai membri ordinari. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Prima della scadenza, può cessare dalla carica per dimissioni o a seguito di delibera adottata dall’assemblea col voto favorevole di oltre la metà dei soci.
Il presidente convoca e presiede l’assemblea e, in vista della stessa, predispone i necessari atti.

Art. 14 – Il direttore coordina le attività dell’associazione e cura – secondo le linee d’indirizzo elaborate dal consiglio direttivo e dall’assemblea – l’attuazione dei programmi.
Il direttore ha la rappresentanza legale dell’associazione, è titolare della firma sociale e rappresenta l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Per l’esercizio di determinate funzioni, può delegare, i poteri a lui attribuiti e la firma sociale ad altro componente il consiglio direttivo.
Prima della scadenza, può cessare dalla carica per dimissioni o a seguito di delibera adottata dal consiglio direttivo col voto favorevole di oltre la metà dei componenti.

Art. 15 – Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dall’assemblea tra non soci, i quali durano in carica tre anni. Il collegio esercita le seguenti funzioni:
a)provvede al riscontro degli atti di gestione;
b) accerta la regolare tenuta del libro soci e dei libri delle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo;
c) esprime il proprio parere, con apposita relazione, sui bilanci preventivo e consuntivo;
d) effettua la verifica di cassa e le valutazioni dei cespiti costituenti il patrimonio.
I membri del collegio dei revisori dei conti hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea.
Delle riunioni del collegio dei revisori viene redatto verbale da trascriversi nell’apposito libro.

TITOLO V
ESERCIZI SOCIALI, LIBRI E SCRITTURE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 16 – L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di giugno dell’anno successivo, il consiglio direttivo presenta all’assemblea il bilancio consuntivo corredato dalle relazioni del consiglio stesso e del collegio dei revisori dei conti. Illustra altresì il bilancio preventivo.

Art. 17 – L’associazione, ai fini dell’ordinato svolgimento delle sue attività, deve tenere i seguenti libri: libro soci, libro dei verbali dell’assemblea, libro dei verbali del consiglio direttivo e libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti. Inoltre deve tenere le scritture contabili redatte secondo le leggi vigenti.

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 18 – In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea degli associati provvede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i relativi poteri.
L’assemblea stabilirà inoltre le modalità di devoluzione del patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione. In ogni caso la devoluzione dovrà essere deliberata a favore di altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Per quanto non espressamente previsto in questo statuto troveranno applicazione le norme contenute nel codice civile e nelle altre disposizioni statali e regionali in materia di associazioni.

Art. 20 – Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza del giudice ordinario.

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